Capitolo Generale

Capítulo General de 2020

Cos’è un Capitolo Generale?

Codice di Diritto Canonico, can. 631 § 1

«Il Capitolo Generale, che detiene l’autorità suprema nell’istituto secondo le costituzioni, deve costituirsi in modo tale da rappresentare l’intero istituto ed essere un vero segno della sua unità nella carità. Gli compete soprattutto difendere il patrimonio dell’istituto e provvedere alla sua sistemazione e rinnovamento secondo lo stesso, eleggere il Superiore generale, trattare le questioni più importanti e emanare norme vincolanti per tutti» (Codice di Diritto Canonico, can. 631 § 1)

«Il Capitolo Generale, rappresentando l’intera Congregazione, deve essere un segno e un’azione della sua unità nella carità. Possiede l’autorità suprema sulla Congregazione, secondo il diritto universale e il diritto proprio» (Costituzioni della Legione di Cristo, n. 124)

Capitolo ordinario e Capitolo straordinario

129 § 1. Il Capitolo Generale può essere ordinario o straordinario. È ordinario quello convocato, secondo la periodicità stabilita, al termine del mandato del direttore generale. È straordinario negli altri casi.

§ 2. Per convocare un Capitolo Generale straordinario non elettivo, il direttore generale deve avere il consenso del suo Consiglio e aver ascoltato il parere dei direttori territoriali.

Competenze

  1. Esaminare la situazione della Congregazione e le questioni più importanti proposte dalle assemblee territoriali e, individualmente, dai membri della Congregazione.

  2. Eleggere il direttore generale, i consiglieri generali e l’amministratore generale, se il Capitolo è elettivo.

  1. Prendere le misure più opportune per vigilare sullo spirito della Congregazione, promuovere il suo sviluppo e la sua adeguata rinnovazione, favorire il compimento della missione, affrontare le sfide e risolvere le difficoltà più importanti.

  2. Se del caso, apportare le modifiche necessarie alle Costituzioni, che devono essere presentate per l’approvazione alla Santa Sede; modificare o approvare i codici secondari del diritto proprio di sua competenza; e emanare direttive attraverso decreti capitolari.